Il peso di un “Like”, quando un click può finire davanti a un giudice

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L’analisi dell’avvocato Luigi Alfano sull’evoluzione della giurisprudenza nell’era dei social network,non sempre un “mi piace” è un gesto innocuo

Nell’epoca dei social network basta un semplice click per esprimere un’opinione, sostenere un contenuto o manifestare apprezzamento. Ma quel gesto, apparentemente banale, può avere anche conseguenze giuridiche? È una domanda che interessa milioni di utenti e che trova oggi risposte sempre più precise nella giurisprudenza italiana. Ad affrontare il tema è l’avvocato criminologo cassazionista, Luigi Alfano, che richiama l’attenzione su un orientamento della Corte di Cassazione destinato a far riflettere chiunque utilizzi quotidianamente Facebook, TikTok, Instagram o altre piattaforme digitali.

Il punto di partenza è la sentenza n. 4534 del 2022 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su alcuni “like” apposti a contenuti di matrice razzista e discriminatoria. Secondo i giudici, il “mi piace” non rappresenta soltanto una manifestazione di gradimento, ma può contribuire alla diffusione del messaggio attraverso gli algoritmi che regolano la visibilità dei post. Più interazioni riceve un contenuto, maggiore è infatti la probabilità che venga mostrato ad altri utenti. – Una valutazione che, pur riferita ai reati di propaganda e incitamento all’odio razziale previsti dall’articolo 604-bis del Codice penale, ha aperto un dibattito destinato ad estendersi anche ad altri ambiti, tra cui quello della diffamazione online.

Secondo Alfano, il principio è semplice ma di grande attualità: nell’universo digitale anche le interazioni apparentemente passive possono assumere rilevanza quando contribuiscono alla circolazione di contenuti illeciti. Non significa che ogni “like” costituisca automaticamente un reato, ma che il suo valore non può più essere considerato sempre irrilevante.

Proprio sul terreno della diffamazione la Suprema Corte ha recentemente ribadito un orientamento altrettanto significativo. Le offese pubblicate attraverso video o post sui social network integrano il reato di diffamazione quando vengono diffuse a una pluralità di persone, poiché la comunicazione avviene in assenza della persona offesa e raggiunge un pubblico potenzialmente illimitato. È questa enorme capacità di diffusione che rende i social un mezzo di pubblicità e che può aggravare la responsabilità di chi pubblica contenuti lesivi della reputazione altrui.

L’aspetto più delicato riguarda proprio il ruolo delle interazioni. Un “like”, una condivisione o un commento possono aumentare la visibilità di un contenuto e, nei casi più complessi, diventare elementi che il giudice valuta insieme a tutte le altre circostanze. La responsabilità, infatti, non nasce dal semplice gesto in sé, ma dall’insieme del comportamento dell’utente, dal contesto in cui opera e dall’effettivo contributo fornito alla diffusione del messaggio.

La giurisprudenza, dunque,secondo Alfano, non criminalizza il “mi piace”, ma invita a considerare che anche un click può assumere un significato diverso da quello che molti utenti gli attribuiscono. Il confine tra manifestazione di consenso, sostegno pubblico e partecipazione alla diffusione di un contenuto non è sempre netto e richiede un’attenta valutazione caso per caso.

La riflessione proposta dall’avvocato Luigi Alfano assume così un valore che va oltre il diritto. Nell’era della comunicazione digitale, la libertà di espressione continua a rappresentare un principio fondamentale, ma porta con sé una crescente responsabilità individuale. Ogni contenuto pubblicato, condiviso o sostenuto contribuisce alla costruzione dello spazio pubblico online e può produrre effetti concreti sulla reputazione, sulla dignità e sui diritti delle persone.

Il messaggio è chiaro, i social network non sono una zona franca. Dietro ogni post, ogni condivisione e perfino dietro un semplice “mi piace” può celarsi una responsabilità che la giurisprudenza guarda con crescente attenzione. Per questo, prima di cliccare, vale sempre la pena fermarsi a riflettere, nel mondo digitale anche un gesto che dura un secondo può avere conseguenze ben più durature. – 30 luglio 2026

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