Palazzo Spada smentisce il Tar: decisivi i voti del primo turno di un candidato poi dichiarato incandidabile.Pur senza effetti sull’attuale amministrazione, la decisione riapre il dibattito sulla legittimità della competizione del 2020
Sorrento – A sei anni dalle elezioni comunali del 2020, il Consiglio di Stato torna sulla vicenda che ha segnato la vita politica della città e, pur senza effetti pratici sull’assetto amministrativo attuale, riaccende il dibattito sulla regolarità di quella competizione. – Con la sentenza n. 1121/2026, Palazzo Spada ha parzialmente riformato la decisione del Tar Campania, intervenendo sul capo relativo alle spese di giudizio. Ma al di là dell’aspetto tecnico, sono le motivazioni a dare peso politico alla pronuncia.
La vicenda nasce dal ricorso presentato da quattro cittadini contro l’ammissione alla carica di sindaco di Marco Fiorentino, poi riconosciuto incandidabile ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 235/2012. Contestata anche la partecipazione delle liste collegate “Sorrento tua” ed “Energie per Sorrento”, nonché tutti gli atti successivi fino alla proclamazione degli eletti. – Nel 2025 il Tar Campania (sentenza n. 7068/2025) aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel frattempo, infatti, il Consiglio comunale era stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 2025 e il Comune affidato a un commissario prefettizio. – Tuttavia, nel regolare le spese di giudizio, il Tar aveva ritenuto il ricorso infondato “in via virtuale”, sostenendo che anche escludendo Fiorentino dalla competizione l’esito finale non sarebbe cambiato.
I voti del primo turno il punto decisivo – È proprio questa ricostruzione che il Consiglio di Stato ha smentito. Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’analisi non può limitarsi ai dati del ballottaggio, ma deve considerare anche il primo turno. In quella fase, Marco Fiorentino raccolse 1.865 voti, un numero definito “significativo” perché superiore allo scarto tra i due candidati più votati. Un dato che, secondo la sentenza, avrebbe potuto incidere sull’accesso al ballottaggio e, potenzialmente, sull’esito complessivo della consultazione. – La decisione richiama inoltre un principio fondamentale del Testo unico degli enti locali: il legame inscindibile tra candidato sindaco e liste collegate. L’eventuale esclusione del candidato avrebbe quindi prodotto effetti sull’intero assetto della competizione. – Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e disposto la compensazione integrale delle spese di primo e secondo grado. Non c’è annullamento delle elezioni, ormai superato dal commissariamento del Comune, ma la sentenza lascia un segno rilevante.
Sul piano giuridico, viene esclusa la tesi secondo cui l’irregolarità non avrebbe avuto effetti. Sul piano politico e istituzionale, resta un dato, la competizione del 2020 si è svolta con la presenza di un candidato che, alla luce degli accertamenti successivi, non avrebbe potuto partecipare. Una conclusione che, pur senza conseguenze amministrative immediate, riporta al centro il tema della correttezza delle procedure elettorali e della tutela della parità di condizioni nella competizione democratica. – 12 febbraio 2026

















