L’ordinanza commissariale chiama in causa privati e ANAS. Ma la ripartizione delle responsabilità apre diversi interrogativi
Sorrento – Sabato scorso (22 novembre 2025 n.d.r.), un nuovo smottamento ha interessato la SS145 “Sorrentina”, stavolta al km 33+150 in località Nastro Verde, nel Comune di Sorrento. Una consistente quantità di terreno, pietre e, fatto rilevante, gabbionate metalliche realizzate dall’ANAS negli anni ’60 è precipitata sulla carreggiata, invadendo una corsia e rendendo necessario l’immediato blocco del traffico. La frana si è verificata mentre l’intero territorioè interessato da forti precipitazioni. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, tecnici comunali e ANAS, constatando un quadro di criticità che lasciava presagire ulteriori cedimenti.
Il Comune di Sorrento,con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 26 novembre 2025, da parte della Commissaria prefettizia Rosalba Scialla, impone interventi immediati ai proprietari del fondo privato, da cui sarebbe partito lo smottamento e all’ANAS, gestore della strada. Il provvedimento ordina ai proprietari della particella sotto esame di eseguire entro cinque giorni tutte le opere di messa in sicurezza indicate dai tecnici comunali. Su tale punto bisognerebbe puntualizzare che l’intero territorio sorrentino a quattro giorni dall’evento franoso è tuttora interessato da un fronte di bassa pressione con frequenti temporali con piogge copiose. A causa dei quali, la zona interessata non si presenta ancora sicura,in quanto si registrano ancora piccoli smottamenti. Situazione che dovrebbe essere nota anche ai tecnici e autorità comunali addetti ai controlli. Nel frattempo all’ANAS, viene invece richiesto di intervenire nelle aree di propria competenza per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza il tratto della statale. La decisione si basa sul verbale dei Vigili del Fuoco e sulla relazione tecnica comunale che descrivono un versante a rischio, ulteriori possibili cedimenti e la necessità di un intervento urgente. Il verbale dei Vigili del Fuoco certifica l’esistenza del fenomeno franoso e il rischio attuale. La relazione tecnica comunale rileva: la presenza di gabbionate metalliche collassate, appartenenti ad ANAS; condizioni critiche anche nella parte di versante di proprietà privata; la necessità di un intervento congiunto per evitare nuovi cedimenti. Prevista l’esecuzione sostitutiva da parte del Comune in caso di inadempienza e relative sanzioni amministrative.
La frana è imputabile al privato? – Un punto dell’ordinanza desta particolare attenzione quando si sostiene che la causa principale sarebbe la “mancata regimentazione idraulica del fondo privato”. Su tale punto non è dato poi sapere in che modo si doveva intervenire ,se l’intera zona è costituita da una scarpata ripida. Tuttavia la stessa relazione tecnica comunale, riportata integralmente nell’ordinanza, afferma che parte del materiale franato è costituito da gabbionate metalliche dell’ANAS, installate negli anni Sessanta a seguito di una frana più grave. Ora se i gabbioni sono opere strutturali realizzate da ANAS all’inizio degli anni sessanta. per garantire la sicurezza del versante, dovevano essere manutenute periodicamente da ANAS (art. 14 Codice della Strada); la loro mancata manutenzione può configurare responsabilità dell’ente proprietario. Il cedimento di tali opere, sommato alle infiltrazioni d’acqua non correttamente regimentate, può aver innescato lo scivolamento del terreno privato sovrastante.
Da ciò deriva una situazione complessa, in cui la dinamica del dissesto non può essere ricondotta unicamente alla responsabilità del privato. In quanto, l’ordinanza, pur citando chiaramente il collasso delle opere ANAS, attribuisce al privato un obbligo immediato e perentorio (5 giorni), mentre ad ANAS impone obblighi più generici, non accompagnati da tempistiche e non collegati a eventuali sanzioni dirette. Questo squilibrio può apparire non perfettamente coerente con il quadro tecnico rappresentato nella relazione allegata.
Secondo gli esperti, dal punto di vista formale, l’ordinanza è legittima come atto emergenziale (art. 54 TUEL). Tuttavia, presenta profili contestabili, ovvero: contraddittorietà tra motivazioni e contenuti della relazione tecnica; sproporzione degli obblighi imposti ai privati rispetto all’ANAS ; possibile errata individuazione delle responsabilità, poiché il cedimento delle gabbionate, opere pubbliche, potrebbe aver causato o aggravato lo smottamento. Pertanto, la causa del dissesto non è esclusivamente imputabile ai privati,in merito necessiterebbero verifiche geologiche e progettazione specialistica. Intanto, la normativa (art. 14 Codice della Strada) obbliga l’ANAS a manutenere opere e pertinenze della strada, evitare pericoli alla circolazione, intervenire sulle opere di contenimento. Se tali opere hanno ceduto, la responsabilità potrebbe ricadere in larga parte sull’ente proprietario della strada. A tale proposito, i privati hanno facoltà di presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
L’ordinanza della Commissaria Scialla interviene con urgenza su una situazione complessa e potenzialmente pericolosa. Tuttavia, la ricostruzione delle responsabilità non appare pienamente coerente con gli stessi elementi tecnici richiamati nel provvedimento. Il crollo delle gabbionate realizzate dall’ANAS oltre mezzo secolo fa e mai adeguatamente manutenute, rappresenta un fattore determinante. Attribuire ai privati l’onere principale della messa in sicurezza, senza un parallelo obbligo immediato e tecnicamente definito per ANAS, rischia di creare un precedente discutibile e di dare una lettura parziale delle reali cause del dissesto. In un territorio come la Penisola Sorrentina, dove il rischio idrogeologico è elevatissimo, la manutenzione programmata e la gestione coordinata tra enti pubblici e privati non possono più essere rinviate o scaricate su una sola parte.
Un passaggio della relazione tecnica allegata all’ordinanza emerge con forza: tra il materiale franato sono presenti anche gabbionate metalliche realizzate dall’ANAS negli anni ’60, oggi collassate. La stessa relazione definisce la porzione di terreno privato “in condizioni molto critiche”, ma non individua come unica causa il fondo privato. Qui nasce la criticità: l’ordinanza attribuisce la frana principalmente alla “mancata regimentazione idraulica” del fondo privato,senza tenere prwsente la morfologia del versante in questione, mentre i documenti tecnici citano anche il cedimento delle opere di contenimento ANAS, verosimilmente non manutenute per decenni.
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