Candidature e trasparenza. Obblighi, scadenze e pubblicazione dei curriculum in vista delle prossime elezioni amministrative
La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, successivamente modificata dal decreto legge n. 77 del 2021. La legge stabilisce che entro il quattordicesimo giorno precedente al voto i partiti e i movimenti politici debbano pubblicare sui propri siti internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato del casellario giudiziale. – Il curriculum deve essere fornito direttamente dal candidato, mentre il certificato penale deve essere rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni. La richiesta può essere effettuata anche tramite PEC dai rappresentanti delle liste o da persone delegate.
La norma non impone un formato specifico per il curriculum vitae, lasciando quindi libertà nella redazione del documento. Inoltre, non è necessario acquisire un consenso espresso da parte dei candidati per la pubblicazione dei dati richiesti dalla legge. L’obbligo riguarda anche le liste civiche collegate a partiti o movimenti politici: in questi casi la documentazione dovrà comparire sul sito ufficiale della forza politica sotto il cui simbolo la lista partecipa alla competizione elettorale.
Accanto agli obblighi dei partiti, la legge prevede anche specifici adempimenti per i Comuni sopra i 15 mila abitanti. Gli enti locali devono infatti creare sul proprio portale istituzionale una sezione denominata “Elezioni trasparenti”, nella quale pubblicare curriculum e certificati penali dei candidati entro il settimo giorno antecedente alle elezioni. La documentazione pubblicata dovrà essere facilmente consultabile dagli elettori, con sistemi di ricerca per circoscrizione e per nominativo del candidato.
Sul piano sanzionatorio, la mancata pubblicazione dei documenti non comporta l’esclusione delle liste o dei candidati dalla competizione elettorale. Tuttavia, la violazione degli obblighi di trasparenza può determinare pesanti sanzioni amministrative a carico dei partiti e dei movimenti politici. La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita presso la Camera dei deputati, può infatti applicare multe comprese tra 12 mila e 120 mila euro. – Le disposizioni puntano a garantire una maggiore informazione agli elettori e a rafforzare i principi di trasparenza nella fase di presentazione delle candidature, consentendo ai cittadini di conoscere in anticipo profili professionali e eventuali precedenti giudiziari dei candidati chiamati a rappresentare il territorio. – 11 maggio 2026

















