Prescrizione e notifica nulla, svolta della Cassazione. L’analisi dell’avvocato Luigi Alfano

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Il noto criminologo sorrentino evidenzia la portata innovativa della pronuncia delle Sezioni Unite, sottolineando come la sanatoria della notifica nulla rafforzi la tutela sostanziale dei diritti e superi rigidità formali ormai datate

Le novità introdotte dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sono state evidenziate dall’avvocato criminologo Luigi Alfano, che richiama l’attenzione su una decisione destinata ad avere un impatto significativo nella prassi legale. – Con la sentenza n. 6474/2026, le Sezioni Unite hanno infatti stabilito che la prescrizione di un diritto può essere interrotta anche da un atto giudiziario notificato in modo errato, purché la notifica venga successivamente rinnovata. Una pronuncia che mette fine a un contrasto interpretativo consolidato.

La decisione segna un cambio di prospettiva: non è necessario che l’atto arrivi subito nella “sfera di conoscenza legale” del destinatario per produrre effetti. Anche una notifica nulla — ad esempio perché effettuata al soggetto sbagliato — può interrompere la prescrizione, a condizione che venga corretta. In questo caso, la sanatoria opera con effetto retroattivo (ex tunc), facendo risalire gli effetti al momento della prima notifica.

Il caso e i due orientamenti – La vicenda nasce da un atto di citazione notificato alla persona sbagliata. Il giudice di primo grado aveva ordinato la rinnovazione della notifica, respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte. Diversamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che quella prima notifica fosse inesistente e quindi incapace di interrompere i termini, dichiarando ormai prescritto il diritto.Da qui il rinvio alle Sezioni Unite, chiamate a chiarire se un atto non correttamente notificato possa comunque produrre effetti interruttivi.

Il contrasto riguardava due visioni opposte: secondo un primo orientamento, la prescrizione si interrompe solo quando l’atto è validamente conosciuto dal destinatario; secondo un altro, invece, conta l’esercizio del diritto in sé: anche una notifica nulla, se esistente come atto giuridico, può produrre effetti se poi regolarizzata.

Le Sezioni Unite hanno scelto questa seconda strada. Quando il diritto può essere fatto valere solo con un atto processuale, spiegano i giudici, è quell’atto — e non la sua conoscenza — a rilevare ai fini dell’interruzione della prescrizione. Di conseguenza, la notifica nulla non è priva di effetti: se viene rinnovata, la sanatoria retroagisce e salva l’interruzione dei termini. – Resta però un limite: il destinatario può opporsi dimostrando la colpa di chi ha effettuato la notifica, nel caso in cui l’errore sia imputabile a negligenza.

Un principio destinato a incidere – Come sottolinea l’avvocato Luigi Alfano, la sentenza valorizza la funzione sostanziale dell’atto rispetto al formalismo delle notifiche e rafforza la tutela del diritto, evitando che errori tecnici possano comprometterne definitivamente l’esercizio. In sintesi, la regola fissata dalla Cassazione è chiara: anche una notifica nulla può interrompere la prescrizione, se viene poi correttamente rinnovata — e gli effetti valgono fin dall’inizio. – 22 marzo 2026

 

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